17/11/2009

La funzione amministrativa centrale dello Stato

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CENTRALE

La funzione amministrativa è svolta da un insieme di uffici che si denominano Pubblica Amministrazione. Oltre all’amministrazione statale esistono tante amministrazioni regionali, provinciali e comunali che esercitano le funzioni amministrative rientranti nella loro competenza. Si parla di amministrazione diretta in quanto svolta direttamente dagli enti titolari delle funzioni amministrative, attraverso proprio uffici amministrativi. L’amministrazione statale può essere strutturata a più livelli territoriali. Si parla di amministrazione centrale quando è svolta da uffici eventi sede nella capitale e dotati di competenza sull’intero territorio nazionale. Si parla di amministrazione statale periferica quando l’amministrazione statale è strutturata in più uffici che hanno sede locale e competenze territorialmente delimitate. Accanto agli enti territoriali esistono enti creati per l’esercizio di loro funzioni. Si parla di amministrazione indiretta e per enti strumentali, un modo particolare di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni amministrative da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. L’amministrazione per enti strumentali è un tipo di organizzazione amministrativa specializzata per funzioni. Gli enti strumentali hanno una proprio distinta personalità giuridica e un’autonomia gestionale più o meno accentuata dall’ente di origine. Un posto a parte spetta agli enti pubblici economici, istituiti per svolgere attività imprenditoriale, cioè di produzione di beni e servizi. Questi enti sono pubblici in quanto svolgono attività di interesse pubblico nel settore economico; essi agiscono attraverso atti di diritto privato. Questi enti non possono fallire perché sono istituiti per legge. Eventuali debiti o perdite sono ripianati con denaro pubblico. In passato erano enti pubblici economici: ENEL, INA, le banche pubbliche e le Ferrovie dello Stato. Enti pubblici di massima importanza sono stati gli enti di gestione delle partecipazioni statali, permettevano una presenza indiretta dello Stato nell’economia, in quanto gestivano i pacchetti azionari che lo Stato aveva acquisito nel capitale; tra questi: IRI, ENI, EGAM, EAGAT, ENIC. Attraverso le partecipazioni, lo Stato si è trovato a operare in settori diversissimi. Tutto questo ha subito una grande trasformazione negli ultimi dieci anni. Di fronte ad una presenza dello Stato eccessiva e per reperire risorse ai fini di risanamento del disavanzo dei conti pubblici è stata avviata una manovra di privatizzazioni: l’acquisizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del capitale degli enti pubblici economici, nella sua suddivisione in quote azionarie da offrire sul mercato ai possibili investitori. In alcuni casi l’intero capitale delle società privatizzate è stato ceduto (Telecom, INA), in altri casi la privatizzazione non si è ancora completata e lo Stato continua a detenere parte del capitale delle società (ENEL, ENI), in altri casi ancora la privatizzazione si è fermata alla prima fase e lo Stato detiene l’intero pacchetto azionario (FS, PT, RAI).

I ministeri sono organizzazioni di uffici, personale e mezzi, finalizzati alla gestione di settori omogenei dell’attività amministrativa dello Stato, con al vertice il Ministro, non hanno personalità giuridica distinta da quella statale. I ministeri hanno competenze settoriali definite dalla legge, è possibile, comunque, ricondurre le loro attività a cinque campi di intervento: l’ordine interno e internazionale, la gestione economico – finanziaria dello Stato, lo sviluppo economico e produttivo, l’assetto del territorio e i servizi sociali.

La Costituzione prevede il Consiglio di Stato, al quale assegna la funzione di consulenza giuridico – amministrativa nei confronti del Governo. Il Consigli di Stato è organo generale di consulenza del Governo, per gli aspetti giuridici e di buona amministrazione, art. 100, 1° comma, Cost. “organo di tutela della giustizia nell’amministrazione”, il Consiglio di Stato è, quindi, il giudice d’appello (rispetto ai TAR) nel sistema della giustizia amministrativa. È organizzato in sei Sezioni, tre esercitano le funzioni consultive e le altre le funzioni giurisdizionali. Le competenze delle tre Sezioni consultive sono stabilite per materie e un’apposita Sezione è stata istituita per l’esame degli schemi di regolamenti del Governo. Il Consiglio di Stato formula pareri facoltativi quando sia richiesto dal Governo, da singoli Ministri e dalle Regioni, il alcuni casi è la legge a imporre il parere del Consiglio di Stato, pareri obbligatori. È possibile che il Governo non segua il parere, purché esponga i motivi che lo inducono a discostarsi. Poiché è chiamato vincolante un parere al quale non si può evitare di obbedire, si dice che i pareri del Consiglio di Stato, anche quando sono obbligatori, non sono vincolati.

Gli atti della P.A. possono essere attaccati dagli interessi davanti a un giudice, la Costituzione si è preoccupata di organizzare un controllo interno all’amministrazione stessa che mira a garantire il rispetto del principio di legalità. L’organo cui è attribuito questo controllo è la Corte dei conti, organizzata per sezioni centrali e sezioni regionali. Ad essa sono attribuiti:

* il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo: il controllo è preventivo in quanto si svolge sugli atti prima che questi divengano efficaci. Se l’atto supera positivamente il controllo viene apposto un visto, che viene annotato in un apposito registro (registrazione della Corte dei conti). Ove sia stata dichiarata l’illegittimità l’atto non potrebbe diventare efficace. Il Governo può ordinare alla Corte dei conti la “registrazione con riserva”, la Corte dei conti si riserve di inviare al Parlamento la notizia di queste registrazioni imposte.

* il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato: la Corte dei conti è chiamata a confrontare i rendiconti consuntivi delle amministrazioni statali con il bilancio preventivo, al fine di accertare la regolarità della gestione delle risorse pubbliche. Si tratta di un controllo successivo, svolto dopo che gli atti sono già stati portati a esecuzione. Nel 1994 si è introdotto il controllo di gestione, la Corte dei conti è chiamata a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni.

* la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria: la Corte dei conti è chiamata a controllare la legittimità degli atti e la regolarità della gestione degli enti pubblici, che si avvalgono di contributi pubblici.

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